Insider dealing – Black-out periods

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha deliberato – in via di autodisciplina – di assoggettare le “persone rilevanti” della Società (tra i quali Amministratori e Sindaci della Società) al rispetto di specifici periodi nei quali è fatto divieto di compiere – anche per interposta persona – operazioni aventi a oggetto azioni emesse da Pirelli & C. o altri strumenti finanziari a esse collegati (cosiddetti black-out periods).

In particolare, il Consiglio ha deliberato che le persone rilevanti (“Persone Rilevanti”) (per tali intendendosi le persone fisiche di cui all’art. 152-sexies, comma 1, lettere da c.1) a c.3) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni1, nonché quelle individuate – anche solo in via di autodisciplina – dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Società) e le persone fisiche e giuridiche2 ai medesimi strettamente legate si astengano dal compimento di operazioni su Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) nei venti giorni precedenti la diffusione dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo3.

Il Consiglio di Amministrazione si altresì riservato di determinare, in via straordinaria, ulteriori periodi durante i quali prevedere l’obbligo di astensione di cui sopra ovvero la sospensione del suddetto obbligo.

Per Strumenti Finanziari ai fini di quanto sopra, s’intendono:

(i) gli strumenti finanziari ammessi a negoziazione in mercati regolamentati italiani ed esteri emessi da Pirelli & C. S.p.A. e dalle sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;

(ii) gli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto (i) nonché i certificati rappresentativi degli strumenti di cui al punto (i);

(iii) gli strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto (i), anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Si intendono, altresì, ricompresi nella definizione di Strumenti Finanziari di cui al precedente punto (i) le quote di Fondi comuni di investimento immobiliare quotati promossi e gestiti da società di gestione del risparmio facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

1 Articolo 152-sexies comma 1 lettere da c.1 a c.3 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999
“c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.”

2 Per tali intendendosi tutte quelle persone fisiche e giuridiche strettamente legate alle Persone Rilevanti e che si ritenga possano influenzarle ovvero possano essere dalle stesse influenzate (sono pertanto eccettuate ad esempio quelle persone giuridiche che ancorché controllate ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, operino in condizioni di autonomia gestionale).

3 I termini sono calcolati prendendo a riferimento il calendario delle riunioni consiliari per l’approvazione delle relazioni previste dall’articolo 154-ter commi 1, 2 e 5 del TUF comunicato al mercato dalla Società.